Art. 2

Modulo di domanda e modulo di comunicazione per i richiedenti un’autorizzazione come APA o ARM e modalità di presentazione di tali moduli

In vigore dal 12 giu 2025
Modulo di domanda e modulo di comunicazione per i richiedenti un’autorizzazione come APA o ARM e modalità di presentazione di tali moduli 1.   Il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM fornisce all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente tutte le informazioni di cui all’articolo 27 quinquies del regolamento (UE) n. 600/2014 compilando il modulo di domanda di cui all’allegato I del presente regolamento. 2.   Il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM fornisce all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente le informazioni relative a tutti i membri del suo organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all’allegato II. 3.   Il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM indica chiaramente nella sua domanda a quale obbligo o requisito specifico di cui agli articoli da 27 bis a 27 decies del regolamento (UE) n. 600/2014 fa riferimento e in quale documento allegato alla domanda sono fornite tali informazioni. 4.   Il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM indica nella domanda se i requisiti ed obblighi specifici di cui agli articoli da 27 bis a 27 decies del regolamento (UE) n. 600/2014 o al regolamento delegato (UE) 2025/1143 della Commissione (7) non sono applicabili al servizio di comunicazione dati per cui il richiedente presenta domanda. 5.   L’ESMA e le autorità nazionali competenti indicano nel proprio sito Internet se i moduli di domanda debitamente compilati, le comunicazioni e le relative informazioni supplementari debbano essere presentati in formato elettronico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1157:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo