Art. 1

Designazione di un punto di contatto per i richiedenti un’autorizzazione come APA o ARM

In vigore dal 12 giu 2025
Designazione di un punto di contatto per i richiedenti un’autorizzazione come APA o ARM L’ESMA e le autorità nazionali competenti designano un punto di contatto per il trattamento di tutte le informazioni ricevute dai richiedenti un’autorizzazione come APA o ARM. L’ESMA e le autorità nazionali competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.
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Designazione di un punto di contatto per i richiedenti un’autorizzazione come APA o ARM (Art. 1 Regolamento (UE) 2025/1157) — Testo vigente | Portale Normativo