Art. 17

Informazioni sull’organizzazione

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sull’organizzazione (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda le seguenti informazioni sull’organizzazione: a) informazioni sulla struttura organizzativa del richiedente, compresi l’organigramma e la specificazione delle risorse umane, tecniche e giuridiche assegnate alle diverse attività svolte; b) informazioni sulle politiche e procedure di separazione operativa per garantire la separazione tra il CTP e qualsiasi altra attività svolta dal richiedente; c) informazioni sulle politiche e procedure in materia di conformità attuate dal CTP, tra cui: i) il nome della persona o delle persone responsabili dell’approvazione e del mantenimento di dette politiche; ii) le modalità di monitoraggio e effettiva applicazione delle politiche e procedure in materia di conformità; iii) i provvedimenti di cui è prospettata l’adozione in caso di violazione che possa determinare l’inadempimento delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione iniziale; iv) la descrizione della procedura con cui è segnalata all’ESMA la violazione che possa determinare l’inadempimento delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione iniziale; d) un elenco di tutte le funzioni esternalizzate e delle risorse assegnate al controllo delle funzioni esternalizzate. 2.   Il CTP che offre servizi diversi dai servizi di comunicazione dati descrive tali servizi nell’organigramma di cui al paragrafo 1, lettera a).
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