Art. 16

Informazioni sulla proprietà

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sulla proprietà (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda: a) l’elenco contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche che, direttamente o indirettamente, detengono il 10 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un’influenza significativa sul richiedente; b) l’elenco di tutte le imprese in cui le persone fisiche e giuridiche di cui alla lettera a) detengono il 10 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulle quali tali persone fisiche e giuridiche esercitano un’influenza significativa; c) un prospetto indicante i legami proprietari tra l’impresa madre, le imprese figlie e ogni altro soggetto collegato o succursale. 2.   Le imprese indicate nel prospetto di cui al paragrafo 1, lettera c), sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1143:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni sulla proprietà (Art. 16 Regolamento (UE) 2025/1143) — Testo vigente | Portale Normativo