Art. 3
In vigore dal 10 giu 2025
1. L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 4 769 278 EUR, ripartito come segue:
a)
per le perdite connesse al latte crudo non consegnato prodotto in aziende situate nelle zone regolamentate, fino a un massimo di 1 574 640 kg di latte di cui al codice NC 0401 20 99 ;
b)
per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini nelle zone regolamentate, fino a un massimo di 120 000 suini di cui al codice NC 0103 92 19 .
2. Laddove il quantitativo di latte crudo o il numero di animali ammissibili alla compensazione ecceda il numero massimo di chilogrammi di latte crudo o di capi di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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