Art. 2
In vigore dal 10 giu 2025
1. Le spese incorse dalla Germania sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo:
a)
per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell’Unione e in quella tedesca di cui all’allegato e relative al focolaio del 10 gennaio 2025; e
b)
per le aziende di allevamento di bovini e suini che sono state sottoposte alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione di cui all’allegato («zone regolamentate»); e
c)
se sono state versate ai beneficiari dalla Germania al più tardi entro il 30 novembre 2025; e
d)
se l’animale o prodotto, per il periodo relativo al focolaio di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento (UE) 2021/690.
2. Nessuna delle spese sostenute dalla Germania dopo il 30 novembre 2025 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.
Storico versioni
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