Art. 4
In vigore dal 27 mag 2025
1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati di cui all’, paragrafo 1, e superi il dazio antidumping indicato all’, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.
3. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati di cui all’, paragrafo 1, e sia fissato a un livello inferiore rispetto al dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’, paragrafo 2.
4. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi a norma del paragrafo 3 è sospesa.
5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Storico versioni
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