Art. 1

In vigore dal 27 mag 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, attualmente classificati con i codici NC 7210 11 00 , 7210 12 , ex 7210 70 , 7210 90 40 , ex 7210 90 80 , 7212 10 ed ex 7212 40 (codici TARIC 7210 70 10 15, 7210 70 80 20, 7210 70 80 92, 7210 90 80 20, 7212 40 20 10, 7212 40 80 12, 7212 40 80 30, 7212 40 80 80 e 7212 40 80 85) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd. 13,1  % 89LB Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 46,8  % 89LC Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 24,6  % Tutte le altre importazioni originarie della Cina 62,3  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che le tonnellate di prodotti stagnati vendute per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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