Art. 24
Importazioni e ricezioni
In vigore dal 26 mag 2025
Importazioni e ricezioni
1. Gli esercenti notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:
a)
sono importate da uno Stato terzo;
b)
sono ricevute in uno Stato membro non dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro dotato di armi nucleari; oppure
c)
sono ricevute in uno Stato membro dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro non dotato di armi nucleari.
2. La notifica preventiva è richiesta soltanto:
a)
se la consegna è superiore a un chilogrammo effettivo;
oppure
b)
se un impianto importa o riceve da uno stesso Stato un quantitativo totale di materie che superi o possa superare il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di 12 mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo.
3. La notifica preventiva è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VII, con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista delle materie e, al più tardi, alla data di ricezione, e perviene alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie.
4. Su richiesta motivata dell’esercente, possono essere concordate modalità particolari per quanto riguarda la forma e la trasmissione della notifica preventiva.
5. Il presente articolo non si applica alle importazioni e alle ricezioni di materie nucleari contenute nei rifiuti o nei minerali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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