Art. 24 · Importazioni e ricezioni

Art. 24

Importazioni e ricezioni

In vigore dal 26 mag 2025
Importazioni e ricezioni 1.   Gli esercenti notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali: a) sono importate da uno Stato terzo; b) sono ricevute in uno Stato membro non dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro dotato di armi nucleari; oppure c) sono ricevute in uno Stato membro dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro non dotato di armi nucleari. 2.   La notifica preventiva è richiesta soltanto: a) se la consegna è superiore a un chilogrammo effettivo; oppure b) se un impianto importa o riceve da uno stesso Stato un quantitativo totale di materie che superi o possa superare il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di 12 mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo. 3.   La notifica preventiva è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VII, con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista delle materie e, al più tardi, alla data di ricezione, e perviene alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie. 4.   Su richiesta motivata dell’esercente, possono essere concordate modalità particolari per quanto riguarda la forma e la trasmissione della notifica preventiva. 5.   Il presente articolo non si applica alle importazioni e alle ricezioni di materie nucleari contenute nei rifiuti o nei minerali.
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