Art. 3

Deroga provvisoria al regolamento delegato (UE) 2022/126

In vigore dal 26 mag 2025
Deroga provvisoria al regolamento delegato (UE) 2022/126 In deroga all’articolo 11, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126, la Spagna può consentire alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori o ai produttori di vino identificati dalla Spagna come colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 la mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni, a condizione che la perdita delle immobilizzazioni iniziali sia dovuta al verificarsi di tali eventi.
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Deroga provvisoria al regolamento delegato (UE) 2022/126 (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/1017) — Testo vigente | Portale Normativo