Art. 2

Deroghe temporanee al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore vitivinicolo

In vigore dal 26 mag 2025
Deroghe temporanee al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore vitivinicolo 1.   In deroga all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2115, il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione, senza miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, è consentito per i vigneti identificati dalla Spagna come colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024. 2.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, l’aiuto finanziario dell’Unione per la ristrutturazione dei vigneti di cui al paragrafo 1 di tale articolo non supera l’80 % dei costi effettivi della ristrutturazione dei vigneti individuati dalla Spagna come colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024. 3.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, la compensazione ai produttori colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 per le perdite di reddito dovute all’esecuzione dell’intervento di cui al paragrafo 1 può assumere unicamente la forma di una compensazione finanziaria per un periodo massimo non superiore a tre anni.
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