Sostenibilità ambientale — Impatto sulla biodiversità
In vigore dal 23 mag 2025
Sostenibilità ambientale — Impatto sulla biodiversità
1. Le autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735 per mezzo di un criterio relativo all'impatto sulla biodiversità del funzionamento delle tecnologie a zero emissioni nette includono un criterio di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, volto a valutare il contributo del progetto al miglioramento dell'impatto delle tecnologie a zero emissioni nette sulla biodiversità in fase di installazione, funzionamento e disattivazione, come stabilito ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Qualora le autorità competenti includano come criterio di preselezione l'impatto sulla biodiversità delle tecnologie a zero emissioni nette, il criterio comprende gli elementi seguenti:
a)
presenza di un sistema per monitorare gli impatti positivi e negativi dell'impianto sulla biodiversità durante le fasi di installazione, funzionamento e disattivazione;
b)
impegno a mettere in atto soluzioni adattative per attenuare i potenziali impatti negativi sulla biodiversità individuati nell'ambito delle valutazioni ambientali effettuate, se del caso, a norma delle direttive 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e/o 92/43/CEE del Consiglio (30) e della lettera a) del presente paragrafo, nonché, in caso di utilizzo di tali soluzioni, a garantirne l'efficacia nell'apportare un contributo positivo alla biodiversità.
Il sistema di cui al primo comma, lettera a), monitora gli impatti a livello del terreno e al di sopra di esso, nel suolo, nelle acque, a livello del fondale marino e al di sopra di esso così come al di sopra della superficie marina, compresi il rumore e l'inquinamento, come opportuno in funzione della tecnologia in questione.
I dati e le informazioni raccolti dal sistema di cui al primo comma, lettera a), sono condivisi almeno con la comunità scientifica e le autorità pubbliche, a meno che non si tratti di informazioni commercialmente sensibili.
3. Qualora le autorità competenti includano come criterio di aggiudicazione l'impatto sulla biodiversità delle tecnologie a zero emissioni nette, il criterio impone contributi positivi netti alla biodiversità (31), se ritenuti pertinenti dall'autorità pubblica, in uno o più dei settori seguenti:
a)
conservazione degli habitat o delle specie, o di entrambi, a norma della direttiva 92/43/CEE;
b)
conservazione degli uccelli selvatici e dei relativi habitat a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32);
c)
ripristino degli ecosistemi a norma del regolamento (UE) 2024/1991;
d)
per gli impianti offshore, conseguimento di un buono stato ecologico a norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);
e)
conseguimento di un buono stato delle acque a norma della direttiva 2000/60/CE.
Le misure volte a soddisfare il criterio in parola possono essere attuate in loco o altrove.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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In sintesi
L'articolo disciplina i casi in cui le autorità pubbliche scelgono di valutare la sostenibilità di un'asta considerando l'impatto delle tecnologie a zero emissioni nette sulla biodiversità. Tale valutazione può avvenire tramite criteri di preselezione, criteri di aggiudicazione o entrambi, coprendo le fasi di installazione, funzionamento e disattivazione dell'impianto. Se usato come preselezione, è richiesto un sistema di monitoraggio continuo degli impatti ambientali (su suolo, acque, fondale, rumore e inquinamento) con condivisione dei dati, oltre all'impegno a usare misure adattative per mitigare gli impatti negativi. Se usato come criterio di aggiudicazione, il progetto deve offrire contributi positivi netti alla biodiversità in settori specifici come la tutela di habitat, specie, uccelli, acque o il ripristino di ecosistemi.
Perché esiste questa norma
La norma mira a garantire che lo sviluppo e il funzionamento delle tecnologie a zero emissioni nette nelle aste pubbliche favoriscano la tutela e il miglioramento della biodiversità durante l'intero ciclo di vita degli impianti.
A chi si applica
Si applica alle autorità competenti che bandiscono le aste e agli operatori economici che candidano progetti basati su tecnologie a zero emissioni nette.
Esempio pratico
Un'autorità pubblica indice un'asta per un impianto eolico offshore e stabilisce come criterio di preselezione l'obbligo di monitorare il rumore sottomarino e l'impatto sul fondale marino condividendo i dati con gli scienziati. L'operatore che partecipa deve inoltre garantire interventi specifici per la conservazione dell'ecosistema marino per ottenere un punteggio premiale di aggiudicazione.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di predisporre un sistema di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità (compresi rumore e inquinamento), condividere i dati raccolti con autorità e comunità scientifica e impegnarsi ad adottare soluzioni adattative di mitigazione; obbligo di apportare contributi positivi netti alla biodiversità se previsto come criterio di aggiudicazione. Il testo non prevede specifiche sanzioni.
Domande frequenti
I dati raccolti dal sistema di monitoraggio della biodiversità devono essere resi pubblici?Sì, le informazioni e i dati raccolti devono essere condivisi almeno con la comunità scientifica e le autorità pubbliche, salvo il caso in cui costituiscano informazioni commercialmente sensibili.
Le misure per generare contributi positivi alla biodiversità devono essere realizzate per forza nel luogo dell'impianto?No, il testo specifica espressamente che le misure volte a soddisfare il criterio di aggiudicazione possono essere attuate sia in loco sia altrove.
Quali fasi del ciclo di vita del progetto vengono prese in considerazione per la biodiversità?La valutazione e il monitoraggio dell'impatto sulla biodiversità riguardano tre fasi distinte: l'installazione, il funzionamento e la disattivazione dell'impianto.