Art. 10
Sostenibilità ambientale — Impatto sulla biodiversità
In vigore dal 23 mag 2025
Sostenibilità ambientale — Impatto sulla biodiversità
1. Le autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735 per mezzo di un criterio relativo all'impatto sulla biodiversità del funzionamento delle tecnologie a zero emissioni nette includono un criterio di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, volto a valutare il contributo del progetto al miglioramento dell'impatto delle tecnologie a zero emissioni nette sulla biodiversità in fase di installazione, funzionamento e disattivazione, come stabilito ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Qualora le autorità competenti includano come criterio di preselezione l'impatto sulla biodiversità delle tecnologie a zero emissioni nette, il criterio comprende gli elementi seguenti:
a)
presenza di un sistema per monitorare gli impatti positivi e negativi dell'impianto sulla biodiversità durante le fasi di installazione, funzionamento e disattivazione;
b)
impegno a mettere in atto soluzioni adattative per attenuare i potenziali impatti negativi sulla biodiversità individuati nell'ambito delle valutazioni ambientali effettuate, se del caso, a norma delle direttive 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e/o 92/43/CEE del Consiglio (30) e della lettera a) del presente paragrafo, nonché, in caso di utilizzo di tali soluzioni, a garantirne l'efficacia nell'apportare un contributo positivo alla biodiversità.
Il sistema di cui al primo comma, lettera a), monitora gli impatti a livello del terreno e al di sopra di esso, nel suolo, nelle acque, a livello del fondale marino e al di sopra di esso così come al di sopra della superficie marina, compresi il rumore e l'inquinamento, come opportuno in funzione della tecnologia in questione.
I dati e le informazioni raccolti dal sistema di cui al primo comma, lettera a), sono condivisi almeno con la comunità scientifica e le autorità pubbliche, a meno che non si tratti di informazioni commercialmente sensibili.
3. Qualora le autorità competenti includano come criterio di aggiudicazione l'impatto sulla biodiversità delle tecnologie a zero emissioni nette, il criterio impone contributi positivi netti alla biodiversità (31), se ritenuti pertinenti dall'autorità pubblica, in uno o più dei settori seguenti:
a)
conservazione degli habitat o delle specie, o di entrambi, a norma della direttiva 92/43/CEE;
b)
conservazione degli uccelli selvatici e dei relativi habitat a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32);
c)
ripristino degli ecosistemi a norma del regolamento (UE) 2024/1991;
d)
per gli impianti offshore, conseguimento di un buono stato ecologico a norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);
e)
conseguimento di un buono stato delle acque a norma della direttiva 2000/60/CE.
Le misure volte a soddisfare il criterio in parola possono essere attuate in loco o altrove.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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