Art. 8
Verifica delle relazioni sulle cancellazioni delle unità di emissione
In vigore dal 20 mag 2025
Verifica delle relazioni sulle cancellazioni delle unità di emissione
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la verifica delle relazioni sulle cancellazioni delle unità di emissione da presentare a norma dell’ del presente regolamento e l’accreditamento dei verificatori che effettuano tale verifica sono soggetti agli stessi obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, i verificatori che effettuano la verifica delle relazioni sulle cancellazioni delle unità di emissione comunicate a norma dell’ del presente regolamento sono accreditati a tal fine a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del presente regolamento da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro. Gli organismi nazionali di accreditamento stabiliscono i requisiti specifici che i verificatori devono soddisfare per ottenere l’accreditamento.
3. Per tutte le verifiche delle relazioni sulle cancellazioni delle unità di emissione è richiesto un livello di garanzia ragionevole.
4. Il verificatore garantisce che le attività di verifica svolte gli consentano di trarre conclusioni sui seguenti obiettivi:
a)
l’operatore aereo ha comunicato accuratamente le cancellazioni delle unità di emissione conformemente all’;
b)
il numero comunicato di unità di emissione cancellate è sufficiente per soddisfare gli obblighi totali definitivi di compensazione dell’operatore aereo notificati dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 in relazione al pertinente periodo CORSIA, e l’operatore aereo può dimostrare il diritto esclusivo di utilizzo di tali unità di emissione cancellate;
c)
le unità di emissione cancellate dall’operatore aereo per soddisfare i suoi obblighi definitivi di compensazione non sono state utilizzate dall’operatore aereo per compensare altre emissioni.
5. L’ambito della verifica rispecchia il periodo e le informazioni oggetto della relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione e il verificatore conferma che le unità di emissione cancellate utilizzate per soddisfare gli obblighi definitivi di compensazione dell’operatore aereo non sono state utilizzate per compensare altre emissioni.
6. Nell’effettuare la verifica, i verificatori non si avvalgono di un campionamento.
7. Qualora verifichino esclusivamente la relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione, i verificatori possono decidere di non condurre una visita in loco. Tale decisione si basa sull’esito dell’analisi dei rischi ed è presa dopo aver stabilito che tutti i dati pertinenti possono essere consultati a distanza. I verificatori informano senza indugio l’operatore aereo della propria decisione.
8. La dichiarazione di verifica associata alla relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione contiene almeno le informazioni elencate nell’allegato IV.
Storico versioni
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