Art. 4

Obblighi delle parti facenti affidamento sulla certificazione in caso di esito negativo del processo di corrispondenza dell’identità

In vigore dal 6 mag 2025
Obblighi delle parti facenti affidamento sulla certificazione in caso di esito negativo del processo di corrispondenza dell’identità 1.   Se l’esito di un processo di corrispondenza dell’identità è considerato negativo a norma dell’, paragrafo 7, la parte facente affidamento sulla certificazione o la parte che agisce per suo conto o il sistema centralizzato provvede affinché l’utente del mezzo di identificazione elettronica notificato o del portafoglio sia informato se: a) i dati messi a disposizione non sono stati abbinati con successo e in modo univoco a un utente esistente della parte facente affidamento sulla certificazione o in un registro di cui la parte facente affidamento sulla certificazione, o la parte che agisce per suo conto, si avvale; b) sono disponibili per l’utente altre opzioni ai fini della corrispondenza dell’identità o altri metodi per ottenere l’accesso al servizio. 2.   Le opzioni o gli altri metodi di cui al paragrafo 1, lettera (b), possono comprendere: a) un diverso mezzo di identificazione elettronica notificato o un portafoglio diverso; b) un aggiornamento delle informazioni già registrate presso la parte facente affidamento sulla certificazione, la parte che agisce per suo conto o un registro di cui la parte facente affidamento sulla certificazione o il sistema centralizzato di corrispondenza dell’identità si avvalgono; c) informazioni supplementari fornite dalla parte facente affidamento sulla certificazione o da una parte che agisce per suo conto ai fini della corrispondenza dell’identità o dal sistema centralizzato. 3.   Se i metodi complementari portano a una corrispondenza o a una registrazione con esito positivo e univoca, si applicano gli obblighi di cui all’. 4.   Se la parte facente affidamento sulla certificazione o il sistema centralizzato determina, inizialmente o dopo aver eseguito i processi complementari di corrispondenza dell’identità con esito negativo, che l’utente non era stato precedentemente registrato, lo può considerare un nuovo utente e, se del caso, può registrarlo conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali. 5.   Se i metodi complementari non portano a una corrispondenza con esito positivo e univoca, la parte che esegue il processo di corrispondenza dell’identità può determinare se l’utente non abbia precedentemente interagito con la parte facente affidamento sulla certificazione o con un registro di cui tale parte si avvale e debba quindi essere considerato un nuovo utente. 6.   Qualora vi sia un nuovo utente le parti facenti affidamento sulla certificazione applicano la procedura di cui all’. Le parti facenti affidamento sulla certificazione possono registrare i nuovi utenti conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:846:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi delle parti facenti affidamento sulla certificazione in caso di esito negativo del processo di corrispondenza dell’identità (Art. 4 Regolamento (UE) 2025/846) — Testo vigente | Portale Normativo