Art. 3

Obblighi delle parti facenti affidamento sulla certificazione in caso di esito positivo del processo di corrispondenza dell’identità

In vigore dal 6 mag 2025
Obblighi delle parti facenti affidamento sulla certificazione in caso di esito positivo del processo di corrispondenza dell’identità 1.   Quando un utente esegue per la prima volta il processo di corrispondenza dell’identità e l’esito è considerato positivo a norma dell’, paragrafo 7, la parte facente affidamento sulla certificazione o la parte che agisce per suo conto, o il registro di cui le parti facenti affidamento sulla certificazione si avvalgono, o il sistema centralizzato provvede affinché l’utente sia informato di aver ottenuto l’accesso al servizio richiesto. 2.   Se del caso, l’utente è altresì informato se: a) è stato registrato come un nuovo utente; b) è stato abbinato con successo a un unico utente esistente della parte facente affidamento sulla certificazione; o c) è stato abbinato con successo a un unico utente esistente in un registro di cui la parte facente affidamento sulla certificazione, o la parte che agisce per suo conto, si avvale; d) potrà, in futuro, riutilizzare i processi di corrispondenza dell’identità completati scegliendo una delle opzioni seguenti per quanto riguarda il tempo di conservazione: — conservazione di un’associazione in un registro gestito dalla parte facente affidamento sulla certificazione o in un registro di cui tale parte si avvale, che possa essere riutilizzata per richieste di accesso future; — rilascio di un attestato elettronico di attributi dedicato contenente un’associazione che possa essere riutilizzata per richieste di accesso future; — opzioni alternative offerte dalla parte facente affidamento sulla certificazione o dalla parte che agisce per suo conto o dal sistema centralizzato, che possano essere riutilizzate per richieste di accesso future.
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Obblighi delle parti facenti affidamento sulla certificazione in caso di esito positivo del processo di corrispondenza dell’identità (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/846) — Testo vigente | Portale Normativo