Art. 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

In vigore dal 6 mag 2025
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato: (1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’articolo 53, paragrafo 2, lettere b) e c), e l’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non si applicano ai contingenti tariffari e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170, 09.0171, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 e 09.0158.» ; (2) l’ è così modificato: (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Quando la prova di origine è costituita dal certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali, esso rispetta i requisiti di cui all’articolo 15 bis, paragrafo 1, e all’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (*21). Se durante il periodo transitorio le norme di cui all’articolo 31 quater del presente regolamento lo consentono, il paese terzo che rilascia il documento che non utilizza ELAN può rilasciare il documento di cui al primo comma conformemente ai requisiti di cui all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. (*21)   Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).»;" (b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Quando sono richiesti ulteriori documenti, essi sono conformi ai requisiti stabiliti al capo II e all’allegato I del presente regolamento o ai requisiti di cui all’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 nei casi in cui si applica il modello di dati ELAN1L-TCDOC. A norma delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 31 bis del presente regolamento, se il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, i documenti di cui al primo comma sono conformi ai requisiti stabiliti al capo II e all’allegato I del presente regolamento.» ; (3) l’articolo 13 è così modificato: (a) il titolo è sostituito dal seguente: «Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 e 09.0171» ; (b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 e 09.0171 sono soggette alla presentazione del certificato di origine. 2.   Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato a norma dell’articolo 15 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 31 quater del presente regolamento, il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, il certificato di origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato secondo il modello di certificato di origine di cui all’allegato II, parte B, del presente regolamento.» ; (c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L’autorità competente del Bangladesh inserisce una delle diciture elencate nell’allegato III nella sezione “Note particolari/condizioni particolari (Testo libero)” nell’ELAN1L-TCDOC, sottotipo “certificato di origine” o, in alternativa, se durante i periodi transitori disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 31 bis tale autorità non utilizza ELAN, nella sezione “Osservazioni” del certificato di origine.» ; (d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Ai quantitativi in fasi di lavorazione diverse da quella del riso semigreggio si applicano i tassi di conversione stabiliti all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione (*22). (*22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).»;" (4) all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I prodotti da immettere in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033, sono accompagnati da un certificato di autenticità conformemente ai requisiti di cui all’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine elencate nell’allegato IV del presente regolamento e attestante le caratteristiche specifiche dei prodotti di cui all’articolo 14 del presente regolamento. Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 31 quater, il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, il certificato di autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine elencate nell’allegato IV e attestante le caratteristiche specifiche dei prodotti di cui all’articolo 14 è rilasciato secondo il modello di cui all’allegato II, parti C, D ed E.» ; (5) all’articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   I certificati di autenticità sono validi solo se compilati e vistati dalle autorità competenti. Essi dovrebbero essere rilasciati conformemente ai requisiti di cui all’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 31 quater, il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, il certificato di autenticità è considerato regolarmente vistato quando riporta il luogo e la data di emissione, reca il sigillo stampato o il timbro dell’autorità emittente ed è sottoscritto da chi ne ha i relativi poteri.» ; (6) l’articolo 25 è così modificato: (a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il certificato di autenticità è redatto conformemente ai requisiti di cui all’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 o, in alternativa, se consentito dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 31 quater del presente regolamento e se l’autorità emittente del paese terzo non utilizza ELAN, conformemente al modello che figura all’allegato II, parte G, del presente regolamento. 3.   La sezione “Note particolari/condizioni particolari” o il retro del certificato di autenticità rilasciato sulla base del modello di cui all’allegato II, parte G, indica che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell’articolo 24.» ; (b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi; (7) all’articolo 31, dopo il paragrafo 5, è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6.   Il documento di cui al paragrafo 5 del presente articolo è rilasciato conformemente ai requisiti di cui all’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, a meno che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 31 quater del presente regolamento non consentano all’autorità o all’agenzia competente del paese terzo di origine di rilasciarlo a norma dell’allegato I del presente regolamento.» ; (8) il capo III, «Disposizioni finali», è così modificato: (a) il titolo del capo è sostituito dal seguente: «DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI»; (b) è inserito l’articolo 31 quater seguente: « Articolo 31 quater Disposizioni transitorie applicabili all’ELAN1L-TCDOC Laddove le disposizioni del presente regolamento e dell’allegato I del presente regolamento impongano ai paesi terzi di rilasciare documenti in conformità dell’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies di tale regolamento di esecuzione.» ; (9) Gli allegati I e II sono modificati a norma dell’allegato IV del presente regolamento.
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