Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
In vigore dal 6 mag 2025
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
(1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Altre norme applicabili
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14), il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (*15), i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2447 e (UE) 2016/1239 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. (*16)
(*14) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."
(*15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj)."
(*16) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).»;"
(2)
all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga al paragrafo 3, se un contingente tariffario include più codici dei prodotti, paesi di origine o aliquote del dazio, gli operatori possono presentare mensilmente domande per i diversi codici dei prodotti o paesi di origine o per le diverse aliquote del dazio. In tal caso le domande sono presentate contemporaneamente. L’autorità emittente le considera una domanda unica.
Inoltre, in deroga al paragrafo 3, se le schede dei contingenti tariffari pertinenti di cui agli allegati da II a XII indicano codici preceduti da “ex”, gli operatori possono presentare domande di titoli indicando i rispettivi codici TARIC o i codici pertinenti preceduti da “ex”.»
;
(3)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 7
Dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande dei titoli di importazione e di esportazione
1. Le domande di titoli ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX sono presentate a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
2. Laddove, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, possano ancora essere utilizzati i moduli di domanda di titolo di importazione e di esportazione di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, le seguenti sezioni sono compilate come segue:
a)
nella sezione 20 del modulo di domanda di titolo di importazione, sono indicati i seguenti dati:
i)
il numero d’ordine del contingente tariffario di importazione;
ii)
il dazio doganale ad valorem e specifico (“dazio doganale del contingente”) applicabile al prodotto interessato;
b)
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 7 del modulo di domanda di titolo di esportazione si indica il paese di destinazione e la casella “sì” della medesima sezione deve essere barrata;
c)
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del modulo di domanda di titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella “sì” della medesima sezione deve essere barrata.
3. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati di cui al paragrafo 2 in tale sistema.»
;
(4)
all’articolo 11 sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:
«5. I titoli per i contingenti tariffari disciplinati dal presente regolamento sono rilasciati per quantitativi espressi in peso di prodotto, tranne quando le relative schede dei contingenti tariffari di cui agli allegati da II a XII indicano il quantitativo totale disponibile per il contingente in equivalente peso calcolato e le autorità competenti indicano il quantitativo globale oggetto del titolo.
6. Se le schede dei contingenti tariffari pertinenti di cui agli allegati da II a XII indicano codici preceduti da “ex”, le autorità competenti rilasciano i titoli per i rispettivi codici preceduti da “ex”.»
;
(5)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 12
Dettagli da inserire in determinate sezioni dei titoli di importazione e di esportazione
1. I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati a norma delle disposizioni di cui all’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e alle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di cui all’, paragrafo 1, lettera j), di tale regolamento.
2. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico nazionale adeguano il sistema per rilasciare titoli a norma del paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, laddove i titoli di importazione e di esportazione possano essere rilasciati a norma dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del medesimo regolamento di esecuzione, le sezioni seguenti dei modelli di cui a tale allegato sono compilate come segue:
(a)
nella sezione 20 del titolo di importazione si indica il numero d’ordine del contingente tariffario;
(b)
nella sezione 24 del titolo di importazione si indica il dazio doganale ad valorem e specifico (“dazio doganale del contingente”) applicabile al prodotto interessato;
(c)
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella “Sì” della medesima sezione deve essere barrata;
(d)
nella sezione 19 del titolo di importazione e di esportazione si indica una tolleranza ammessa pari a 0, ad eccezione dei prodotti soggetti a titolo di importazione elencati nella parte I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, per i quali la tolleranza ammessa è del 5 % in più e la sezione 24 del titolo di importazione contiene la dicitura “Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18” come stabilito alla parte A dell’allegato XVIII del presente regolamento;
(e)
la sezione 24 del titolo di importazione o la sezione 22 del titolo di esportazione contiene la dicitura “L’, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica”, come stabilito alla parte B dell’allegato XVIII.»
;
(6)
all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ove richiesto dagli allegati da II a XIII, una prova valida dell’origine a norma dell’allegato XIV.8 accompagna il titolo e la dichiarazione doganale ed è messa a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri tramite ELAN. I documenti richiesti per la prova dell’origine per ciascun contingente tariffario sono elencati in tali allegati.
Durante i periodi transitori di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, la prova dell’origine può essere presentata anche se non resa disponibile tramite ELAN, se le disposizioni di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento lo consentono.»
;
(7)
l’articolo 15 bis è sostituito dal seguente:
«
Articolo 15 bis
Certificati di origine in formato elettronico
1. Quando le disposizioni applicabili a un contingente tariffario prevedono che i prodotti agricoli destinati all’immissione in libera pratica nel territorio dell’Unione siano accompagnati da un documento rilasciato da paesi terzi a norma del presente articolo, il documento segue il modello di dati ELAN in conformità dell’allegato XIV.8 del presente regolamento. A tale documento si applicano gli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ad eccezione dell’articolo 57, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione.
2. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, qualora gli allegati da II a XIII del presente regolamento e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 facciano riferimento al presente articolo, un certificato di origine relativo a prodotti originari di un paese terzo per il quale sono istituiti regimi speciali di importazione non preferenziali può essere rilasciato sulla base:
(a)
del modello di cui all’allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
(b)
del modello di cui alla parte B dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988; oppure
(c)
del modulo di cui all’allegato XVII del presente regolamento conformemente alle specifiche tecniche ivi stabilite.»
;
(8)
all’articolo 16, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, gli Stati membri che non mettono a disposizione i propri titoli in ELAN notificano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione e di esportazione che hanno rilasciato per ciascun contingente tariffario, al più tardi:
a)
l’ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;
b)
il 31 dicembre, se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre.
Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, la notifica è presentata entro sette giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, la notifica è presentata entro 14 giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.
4. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, gli Stati membri che non rilasciano i titoli tramite ELAN notificano alla Commissione, su richiesta della stessa, i quantitativi non utilizzati oggetto dei titoli di importazione e di esportazione rilasciati. I quantitativi inutilizzati corrispondono alla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli di importazione o di esportazione e i quantitativi per cui tali titoli sono stati rilasciati.
5. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, gli Stati membri che non rilasciano titoli tramite ELAN notificano alla Commissione i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione rispettivamente entro quattro mesi o 210 giorni di calendario successivamente alla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, per i titoli di importazione gli Stati membri che non rilasciano i titoli tramite ELAN notificano i quantitativi immessi in libera pratica durante il precedente periodo contingentale entro quattro mesi dalla fine del periodo contingentale.
I quantitativi non utilizzati oggetto dei titoli di importazione basati su documenti rilasciati da paesi terzi non devono essere notificati.»
;
(9)
l’articolo 17 è così modificato:
(a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per ciascun certificato di autenticità, certificato IMA 1 o certificato di ammissibilità presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, gli Stati membri mettono a disposizione il titolo corrispondente in ELAN.
Sono validi solo i titoli disponibili in ELAN, tranne nei casi in cui si applica la sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, gli Stati membri che non rilasciano titoli tramite ELAN notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità, certificato IMA 1 o certificato di ammissibilità presentato da un operatore in relazione ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell’operatore.»
;
(b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate a norma dei regolamenti delegati (UE) 2017/1183 (*17) e (UE) 2025/1269 (*18), e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1185 (*19) e (UE) 2025/1272.
(*17) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj)."
(*18) Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)."
(*19) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (
GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).»;"
(10)
gli articoli 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
«
Articolo 22
Contenuto della domanda e del titolo
1. Nella sezione “Destinazione” del titolo ELAN1L-AGRIM si indica il codice ISO 3166-1 alpha-2 di:
(a)
Spagna, per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4120 e 09.4122; e
(b)
Portogallo, per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4121.
2.
Le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono indicare il nome completo del paese di destinazione o il codice ISO 3166-1 alpha-2.
3.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, le domande di titoli di importazione e i titoli rilasciati a norma dell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione recano in ogni caso nella sezione 24 una delle diciture elencate nell’allegato XIV.1 del presente regolamento.
Articolo 23
Notifiche alla Commissione
Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760 entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno di ogni mese, le autorità spagnole e portoghesi competenti notificano alla Commissione per via elettronica i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli per numero d’ordine.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, e a meno che non rilascino titoli in ELAN, prima della fine del mese le autorità spagnole e portoghesi competenti notificano alla Commissione, per via elettronica, i quantitativi totali per codice NC per i quali sono stati emessi titoli di importazione.»
;
(11)
gli articoli 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti:
«
Articolo 28
Documenti di esportazione
Le domande di titoli di importazione presentate per riso e rotture di riso nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4128, 09.4129 e 09.4149 sono accompagnate dal certificato di esportazione redatto a norma delle disposizioni dell’allegato XIV.8 o, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, dall’originale del certificato di esportazione, il cui modello figura nell’allegato XIV.2.
Le domande di titoli di importazione presentate per riso e rotture di riso nell’ambito del contingente tariffario 09.4127 sono sempre accompagnate dal certificato di esportazione in originale, il cui modello figura nella parte C dell’allegato XIV.2.
I documenti di cui al primo e al secondo comma sono rilasciati dall’autorità competente dei paesi terzi ivi indicata. Il quantitativo indicato nelle domande di titoli di importazione non può superare il quantitativo indicato nei titoli di esportazione.
Articolo 29
Contenuto del titolo
Nella sezione “Paese di origine” dei titoli ELAN1L-AGRIM per tutti i numeri d’ordine elencati nell’allegato III, ad eccezione dei numeri d’ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 e 09.4154, è indicato il paese di origine a norma delle istruzioni di cui all’allegato III.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nei titoli di importazione rilasciati sulla base dell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione per tutti i numeri d’ordine elencati nell’allegato III, ad eccezione dei numeri d’ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 e 09.4154, è indicato il paese di origine nella sezione 8 e la casella “Sì” di tale sezione è barrata.
In deroga all’articolo 6, paragrafo 5, le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari 09.4729, 09.4730 e 09.4731 si riferiscono a un unico numero d’ordine e a un unico codice NC. La designazione delle merci e il loro codice NC sono indicati rispettivamente nelle sezioni “Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)” e “Elenco dei prodotti. Codice NC” della domanda di titoli. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nei titoli di importazione rilasciati in base all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, la designazione delle merci e il loro codice NC sono indicati rispettivamente nelle sezioni 15 e 16 della domanda di titoli.»
;
(12)
l’articolo 29 bis è così modificato:
(a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’ELAN1L-TCDOC, sottotipo “Certificato di autenticità”, rilasciato da un organismo competente del Vietnam di cui all’allegato III, attestante che il riso appartiene a una delle varietà specifiche di riso “Fragrant” previste per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4731, è redatto a norma delle disposizioni di cui all’allegato XIV.8. Il certificato di autenticità è compilato in lingua inglese e comunicato a ELAN.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, il certificato di autenticità può essere redatto in alternativa su un modulo conforme al modello che figura nell’allegato XIV.2 RISO – parte D. Origine Vietnam. I moduli sono redatti e compilati in lingua inglese.»
;
(b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’ELAN1L-TCDOC, sottotipo “Certificato di autenticità”, è valido 120 giorni dalla data del rilascio. Esso è valido soltanto se tutte le sezioni sono debitamente compilate e se è firmato. Per essere ritenuto debitamente firmato, esso indica il luogo e la data del rilascio e reca il sigillo elettronico in ELAN.
In alternativa, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, il certificato di autenticità può essere considerato debitamente firmato se indica il luogo e la data del rilascio e se reca il timbro dell’organismo che lo ha rilasciato e la firma della persona o delle persone abilitate a tal fine.»
;
(13)
l’articolo 34 è così modificato:
(a)
al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
il codice “SUG01” è inserito nella sezione “Condizioni particolari/note particolari” del titolo. La domanda di titolo può recare il codice “SUG01” o “zucchero destinato alla raffinazione”. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, “zucchero destinato alla raffinazione” è indicato nella sezione 20 dei moduli di domanda e dei titoli basati sull’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»;
(b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330, nella sezione “Condizioni particolari/note particolari” del titolo figurano le diciture elencate nelle schede pertinenti dell’allegato IV.
Le domande di titolo possono recare le diciture elencate nelle schede pertinenti dell’allegato IV oppure “zucchero destinato alla raffinazione” e “Zucchero concessioni OMC importato a norma del titolo III, capo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761”.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, per i contingenti elencati al primo comma del presente paragrafo, nelle domande di titoli e nei titoli stessi basati sull’allegato I di tale regolamento di esecuzione, nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e nel titolo stesso figura una delle diciture elencate nella parte A dell’allegato XIV.3 del presente regolamento.»
;
(14)
l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 35
Contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327
Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327, si applicano tutti i requisiti seguenti:
1.
Le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall’originale dell’ELAN1L-TCDOC, sottotipo “Titolo di esportazione”, redatto conformemente alle disposizioni di cui all’allegato XIV.8 o, in alternativa, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, redatto conformemente al modello di cui alla parte C all’allegato XIV.3 rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nel titolo di esportazione.
2.
Il codice “SUG03” o il testo corrispondente di cui all’allegato I.1, parte A.1, lettera p), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è indicato nella sezione “Condizioni particolari/note particolari” a norma delle istruzioni contenute nella rispettiva scheda del contingente tariffario. Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nella sezione 20 del modulo di domanda e del titolo è inserita una delle diciture di cui alla parte B dell’allegato XIV.3. del presente regolamento.»
;
(15)
all’articolo 39, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
che sia disponibile in ELAN un ELAN1L-TCDOC, sottotipo “Certificato di origine”, rilasciato dalle autorità nazionali competenti del paese interessato a norma dell’articolo 15 bis, paragrafo 1, e dell’allegato XIV.8 del presente regolamento o, se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, che sia presentato un certificato di origine, rilasciato dalle autorità nazionali competenti del paese interessato a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;»;
(16)
l’articolo 43 è così modificato:
(a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. All’atto dell’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, l’importatore presenta all’autorità doganale un titolo ELAN1L-AGRIM e un ELAN1L-TCDOC, sottotipo “Certificato di autenticità” o, in alternativa, se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, un titolo di importazione e un certificato di autenticità o una copia dello stesso.
3. Gli ELAN1L-TCDOC, sottotipo “Certificato di autenticità”, sono redatti a norma delle disposizioni di cui all’allegato XIV.8. Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, i certificati di autenticità possono essere redatti conformemente al modello di cui all’allegato XIV.4.»
;
(b)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le domande per il contingente tariffario 09.4002 possono riguardare, per lo stesso numero d’ordine del contingente, uno o più prodotti dei codici dei prodotti o dei gruppi di codici dei prodotti elencati nell’allegato XV, parte A, per tale contingente tariffario. Qualora le domande riguardino più codici dei prodotti, i rispettivi quantitativi chiesti sono specificati per codice del prodotto o gruppo di codici dei prodotti. Tutti i codici dei prodotti devono essere indicati nella sezione “Elenco dei prodotti. Codice NC” e la relativa designazione è indicata nella sezione “Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)”.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, le domande di titoli e i titoli basati sul modello riportato nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione indicano i codici NC nella sezione 16 e la loro designazione è indicata nella sezione 15.»
;
(17)
l’articolo 44 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 44
Domande e rilascio di titoli di importazione per i contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
1. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano, nella sezione “Paese di origine”, le indicazioni specificate, per il contingente tariffario corrispondente, nella casella “Diciture specifiche da indicare sul titolo” dell’allegato VIII.
Le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione che, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, si basano sul modello di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, recano, nella sezione 8, le informazioni specificate, per il contingente tariffario corrispondente, nella casella “Diciture specifiche da indicare sul titolo” dell’allegato VIII del presente regolamento.
2. Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono all’autorità emittente una copia dell’ELAN1L-TCDOC, sottotipo “Certificato di autenticità” o “Certificato di ammissibilità” o, se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, un certificato di autenticità o di un certificato di ammissibilità. In quest’ultimo caso le autorità competenti possono rilasciare il titolo di importazione soltanto se ritengono che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità o nel certificato di ammissibilità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione.
Qualora, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, il paese terzo emittente comunichi il documento alla Commissione attraverso il sistema di informazione istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 e le informazioni contenute nel documento presentato non siano conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, o qualora sia stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità in luogo dell’originale, le autorità competenti chiedono al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva ai sensi dell’articolo 45 del presente regolamento.»
;
(18)
all’articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva una volta accertate le informazioni disponibili in ELAN.
Qualora, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, il paese terzo emittente comunichi il documento alla Commissione attraverso il sistema di informazione istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l’originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione.»
;
(19)
l’articolo 46 bis è così modificato:
(a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I certificati di ammissibilità sono redatti conformemente alle disposizioni di cui all’allegato XIV.8 o, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, secondo il modello di cui all’allegato XIV.6.»
;
(b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. I certificati di ammissibilità sono considerati correttamente vistati se seguono:
(a)
il modello ELAN1L-TCDOC, se sono conformi agli obblighi di visto di cui all’allegato XIV.8;
(b)
il modello di cui all’allegato XIV.6 del presente regolamento, oppure stampati su carta se indicano il luogo e la data di emissione, se recano un timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente e se sono firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento o a causa dell’indisponibilità temporanea di ELAN a norma della sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.»
;
(20)
all’articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli ELAN1L-TCDOC, sottotipo “Certificato di autenticità”, o i certificati di autenticità basati sull’allegato XIV.4, se il loro uso è consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale.»
;
(21)
all’articolo 49, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nei titoli basati sul modello di cui all’allegato I di tale regolamento di esecuzione, le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3. Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, i certificati IMA 1 possono essere redatti conformemente al modello di cui all’allegato XIV.5.»
;
(22)
all’articolo 50, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, nei titoli basati sul modello di cui all’allegato I di tale regolamento di esecuzione, le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, i certificati IMA 1 possono essere redatti conformemente al modello di cui all’allegato XIV.5.»
;
(23)
l’articolo 53 è così modificato:
(a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I certificati IMA 1 sono redatti conformemente al modello ELAN1L-TCDOC a norma delle disposizioni di cui all’allegato XIV.8, tranne quando le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies consentono di redigerli conformemente al modello di cui all’allegato XIV.5. Tuttavia la casella 3, relativa all’acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non vengono compilate.
Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall’organismo emittente.»
;
(b)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I casi in cui i certificati IMA 1 redatti conformemente al modello di cui all’allegato XIV.5 a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies possono essere annullati, modificati, sostituiti o corretti sono indicati in tale allegato.
6. L’ELAN1L-TCDOC, sottotipo “IMA 1”, è messo a disposizione tramite ELAN unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all’atto stesso della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell’Unione.
Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, l’ELAN1L-TCDOC può essere sostituito dal certificato IMA 1 di cui all’allegato XIV.5 e presentato alle autorità doganali unitamente ai documenti elencati al primo comma del presente paragrafo.»
;
(24)
l’articolo 54 è così modificato:
(a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all’allegato XIV.5 e si considera debitamente vidimato se:
(a)
laddove sia convalidato in ELAN, è conforme all’ELAN1L-TCDOC a norma delle disposizioni di cui all’allegato XIV.8; o,
(b)
reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona a ciò autorizzata nel caso di certificati redatti conformemente al modello di cui all’allegato XIV.5.»
;
(b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituito dalla seguente:
«c)
si impegna ad inviare alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato recante il numero di identificazione correlato e il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio o comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a notificare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati. Tale notifica avviene in ELAN o, se il certificato segue il modello di cui all’allegato XIV.5, tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8.»;
(25)
l’articolo 59 è così modificato:
(a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La sezione “Elenco dei prodotti. Codice NC” di ELAN1L-AGREX o la sezione 16 delle domande di titoli e dei titoli basati sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 recano il codice a otto cifre della NC. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nella voce NC 0406 .»
;
(b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
(a)
la sezione “Paese di destinazione” indica il codice ISO 3166-1 alpha-2 degli Stati Uniti d’America; la domanda di titolo di esportazione può, in alternativa, indicare il nome completo degli Stati Uniti d’America. Nelle domande di titoli e nei titoli basati sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 7 indica come paese di destinazione “Stati Uniti d’America”; la casella “Sì” in tale sezione deve essere barrata;
(b)
la sezione “Condizioni particolari/note particolari” è compilata a norma dell’allegato XIII e delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di cui all’, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. La domanda di titolo di esportazione può, in alternativa, essere compilata con la dicitura “Il titolo è valido per tutti i prodotti che rientrano nella voce 0406 della NC”;
(c)
per le domande di titoli e per i titoli basati sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 20 indica:
i)
“Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America”;
ii)
“Contingente per l’anno civile xxxx — articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761”;
iii)
“Identificazione del contingente: …”;
iv)
“valido dal 1o gennaio al 31 dicembre xxxx”;
(d)
per le domande di titoli e per i titoli basati sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 22 indica: “Il titolo è valido per tutti i prodotti che rientrano nella voce 0406 della NC”.»
;
(26)
all’articolo 61, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, al più tardi il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri che non rilasciano i titoli tramite ELAN notificano alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali hanno rilasciato titoli.»
;
(27)
all’articolo 64, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
(a)
la sezione “Paese di destinazione” indica il codice ISO 3166-1 alpha-2 del Canada; la domanda di titolo di esportazione può, in alternativa, indicare il nome completo del Canada. Nelle domande di titoli e nei titoli basati sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 7 indica come paese di destinazione “Canada”; la casella “Sì” in tale sezione deve essere barrata;
(b)
la sezione “Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)” o la sezione 15, per le domande di titoli e i titoli basati sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 riporta la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90 . Tali sezioni possono contenere al massimo sei prodotti così designati;
(c)
la sezione “Elenco dei prodotti. Codice NC” o la sezione 16, per le domande di titoli e i titoli basati sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, riporta il codice NC a otto cifre e il quantitativo espresso in chilogrammi per ciascun prodotto di cui, rispettivamente, alla sezione “Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)” o alla sezione 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;
(d)
per i titoli basati sul modello ELAN1L-AGREX, il quantitativo è indicato a norma delle istruzioni di cui all’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Per le domande di titoli e per i titoli basati sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, le sezioni 17 e 18 indicano il quantitativo totale di prodotti di cui alla sezione 16;
(e)
per i titoli basati sul modello ELAN1L-AGREX, la sezione “Condizioni particolari/note particolari” reca il codice CA03 e, a seconda dei casi:
i)
il codice “CA01” per i formaggi esportati in Canada direttamente; le domande di titoli basate sul modello di dati ELAN1L-AGREX possono, in alternativa, recare “Formaggi destinati all’esportazione diretta in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761”;
ii)
il codice “CA02” per i formaggi esportati in Canada via New York o via un altro paese terzo; le domande di titoli basate sul modello di dati ELAN1L-AGREX possono, in alternativa, recare “Formaggi destinati all’esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761”;
(f)
per le domande di titoli e per i titoli basati sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 20 reca, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture:
i)
“Formaggi destinati all’esportazione diretta in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 – Contingente per l’anno civile xxxx”;
ii)
“Formaggi destinati all’esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 – Contingente per l’anno civile xxxx”.
Se il formaggio è trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi sono indicati al posto della dicitura “New York” o unitamente ad essa;
(g)
per le domande di titoli e per i titoli basati sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 22 indica: “senza restituzione all’esportazione”.»
;
(28)
all’articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’esportazione di prodotti soggetti a contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi è subordinata alla disponibilità in ELAN di un titolo di esportazione AGREX come indicato nell’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, in deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono rilasciare titoli anche conformemente al modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»
;
(29)
l’articolo 72 è così modificato:
(a)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 49 e 50, unitamente alla domanda di titolo di importazione gli operatori forniscono all’autorità emittente tutti i dettagli necessari per estrarre da ELAN il documento di accompagnamento rilasciato dal paese terzo di cui alla scheda pertinente degli allegati da II a XII. La domanda è presentata entro il periodo di validità del documento di accompagnamento pertinente del paese terzo e non oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale in questione.
Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, gli operatori forniscono all’autorità emittente dello Stato membro di importazione l’originale del documento di accompagnamento rilasciato dal paese terzo di cui alla scheda pertinente degli allegati da II a XII del presente regolamento.
4. L’autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel documento di accompagnamento rilasciato dal paese terzo siano complete e, in tal caso, l’autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda dell’operatore.»
;
(b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’autorità emittente indica nella sezione “Numero TCDOC” del titolo rilasciato a norma dell’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 il numero di serie del documento di accompagnamento pertinente rilasciato dal paese terzo. Il quantitativo è espresso in unità intere, arrotondato al chilogrammo più vicino conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
I documenti di accompagnamento originali rilasciati su supporto cartaceo da paesi terzi sono conservati dall’autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali laddove così previsto al titolo III del presente regolamento.»
;
(c)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più documenti di accompagnamento pertinenti, informa immediatamente la Commissione in ELAN del rilascio di tali documenti.
Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, lo scambio di documenti e informazioni tra la Commissione e un paese esportatore ha luogo mediante il sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
In caso di indisponibilità temporanea di ELAN, si applicano le disposizioni alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.»
;
(30)
al titolo IV, «Disposizioni finali», dopo l’articolo 72 sono inseriti gli articoli da 72 bis a 72 quinquies seguenti:
«
Articolo 72 bis
Uso volontario di ELAN
1. Dal 15 luglio 2025 le autorità emittenti dei paesi terzi possono iniziare a rilasciare o trasmettere documenti in ELAN (ambiente di test).
2. I documenti messi a disposizione in ELAN (ambiente di test) sono considerati test effettuati dalle autorità emittenti e non hanno valore giuridico.
3. ELAN (ambiente di test) rimane a disposizione dei paesi terzi fino alla data di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 1, al solo scopo di consentire a tutti gli utenti di ELAN di testare il funzionamento del sistema.
4. Dalla data di cui al paragrafo 1, le autorità emittenti dei paesi terzi possono rilasciare i documenti richiesti dalla normativa dell’Unione pertinente usando:
(a)
i modelli di cui all’allegato XIV.2, parti A, B e D, agli allegati da XIV.3 a XIV.7 e all’allegato XVII del presente regolamento, nonché quelli di cui all’allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, all’articolo 31, paragrafo 5, all’allegato II, parti da B a G, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 e all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione (*20); oppure
(b)
il modello ELAN1L-TCDOC compilato conformemente agli obblighi di cui all’allegato XIV.8.
I documenti di cui al primo comma, lettere a) e b), possono inoltre essere rilasciati in ELAN (ambiente di test) o trasmessi a tale sistema.
Articolo 72 ter
ELAN1L-TCDOC stampato da ELAN
1. I paesi terzi possono mettere a disposizione i documenti in ELAN prima della data di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 1.
2. Quando i documenti di cui al paragrafo 1 sono una condizione preliminare per il rilascio dei titoli di importazione e devono essere messi a disposizione delle autorità doganali su carta, essi sono stampati da parte delle autorità emittenti da ELAN su richiesta dell’operatore economico.
Articolo 72 quater
Uso obbligatorio del modello di dati ELAN1L-TCDOC
1. Dal 17 gennaio 2028 tutte le autorità emittenti dei paesi terzi rilasciano i documenti richiesti dalla normativa dell’Unione pertinente a norma dell’allegato XIV.8.
2. Le autorità emittenti dei paesi terzi rilasciano i documenti richiesti dalla normativa dell’Unione pertinente in ELAN o nei rispettivi sistemi elettronici nazionali. In quest’ultimo caso trasmettono i documenti anche a ELAN.
3. I documenti che non soddisfano gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non hanno valore giuridico e non sono utilizzati per l’immissione in libera pratica nel territorio dell’Unione di prodotti agricoli.
4. Se i documenti rilasciati dai paesi terzi sono una condizione preliminare per la presentazione delle domande di titoli di importazione e devono essere presentati anche in dogana per l’immissione in libera pratica delle merci, le autorità emittenti degli Stati membri possono, su richiesta del titolare o del suo rappresentante, stampare da ELAN i documenti rilasciati da paesi terzi.
Le autorità dell’Unione che stampano documenti rilasciati da paesi terzi indicano sul documento stampato:
a)
la data in cui il documento è stato stampato;
b)
la firma del funzionario che l’ha stampato;
c)
il timbro o il sigillo in corso di validità dell’autorità che si occupa della stampa.
5. Le autorità doganali accettano i documenti rilasciati da paesi terzi conformemente ai modelli di documenti cartacei di cui all’allegato XIV.2, parti A, B e D, agli allegati da XIV.3 a XIV.7 e all’allegato XVII del presente regolamento, nonché quelli di cui all’allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, all’allegato II, parti da B a G, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 e all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, purché siano stati rilasciati prima della data di cui al paragrafo 1 del presente articolo e siano ancora validi conformemente alla normativa dell’Unione pertinente.
Articolo 72 quinquies
Uso obbligatorio di ELAN
1. Dal 6 ottobre 2028 le verifiche automatiche e la comunicazione, da parte delle autorità doganali, delle informazioni relative allo sdoganamento dei documenti rilasciati da paesi terzi a norma dell’articolo 72 quater del presente regolamento sono effettuate tramite il sistema EU CSW-CERTEX a norma del regolamento (UE) 2022/2399.
2. I documenti rilasciati da paesi terzi prima della data di cui al paragrafo 1 e stampati su carta restano validi conformemente alla normativa dell’Unione pertinente.
(*20) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).»;"
(31)
gli allegati da II a XIV sono modificati a norma dell’allegato II del presente regolamento;
(32)
è aggiunto un nuovo allegato XVIII, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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