Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1237

In vigore dal 6 mag 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1237 Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) è aggiunta la lettera c) seguente: «c) “istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea” : la “Nota esplicativa alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dati ELAN1L-AGRIM ed ELAN1L-AGREX” (*1) di cui all’, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. (*1)  Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREXv (GU C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).»;" b) è aggiunto il secondo comma seguente: «Al presente regolamento si applicano tutte le definizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione (*2) e all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione (*3). (*2)  Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)." (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).»;" 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «È necessario presentare un titolo d’importazione per i prodotti seguenti:»; b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «È necessario presentare un titolo di esportazione per i prodotti seguenti:»; 3) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione è presentata da: a) il titolare del titolo corrispondente alle informazioni fornite nella sezione “Titolare” del titolo di cui all’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 (“titolare”) o conformemente alle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies di detto regolamento di esecuzione, il titolo è rilasciato conformemente al modello che figura nell’allegato I del medesimo regolamento, il titolare è indicato nella sezione 4 del titolo stesso; b) il cessionario corrispondente alle informazioni fornite nella sezione “Cessionario” del titolo di cui all’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies di detto regolamento di esecuzione, il titolo è rilasciato conformemente al modello che figura nell’allegato I dei detto regolamento, il cessionario è indicato nella sezione 6 del titolo stesso; c) un rappresentante doganale designato che agisce per conto del titolare o del cessionario, conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando nella dichiarazione doganale che il titolare o il cessionario è la persona per conto della quale viene assolto l’obbligo di cui al paragrafo 1.» ; 4) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il trasferimento dei diritti può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto e verte sulle quantità non ancora imputate sul titolo o sull’estratto. Quando un titolo o il suo estratto rilasciato conformemente all’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è retrocesso al titolare, quest’ultimo può trasferirlo nuovamente a un altro cessionario unico, nei limiti del quantitativo non ancora attribuito al titolo.» ; 5) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: « Articolo 8 Comunicazioni Conformemente alle condizioni specifiche di cui all’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i titoli sostitutivi rilasciati di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Quando mettono a disposizione i titoli sostitutivi nel sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2025/1269 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, gli Stati membri comunicano tali titoli sostitutivi su richiesta della Commissione; b) i casi di forza maggiore di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; c) per quanto riguarda la canapa, le autorità responsabili dei controlli di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; d) per quanto riguarda l’alcole etilico, i titoli di importazione rilasciati di cui all’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; e) per quanto riguarda il riso, i quantitativi di cui all’articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; f) le irregolarità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; g) le autorità competenti a ricevere le domande di titoli e rilasciare i titoli o i titoli sostitutivi di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; h) i timbri ufficiali e, se del caso, i timbri a secco di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. » ; 6) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’immissione in libera pratica dei prodotti a base di canapa elencati nelle sezioni C, D e G della parte I dell’allegato del presente regolamento è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione a norma dell’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 (“ELAN1L-AGRIM”) o alle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 21 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, i titoli possono essere rilasciati conformemente ai modelli che figurano nell’allegato I di tale regolamento. Il titolo è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro in cui i prodotti a base di canapa devono essere immessi in libera pratica, che sono state rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 189, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel presente regolamento, nonché le condizioni stabilite dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.» ; 7) l’articolo 10 è soppresso.
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