Art. 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

In vigore dal 6 mag 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760 Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Altre norme applicabili Salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), i regolamenti delegati (UE) 2022/127 (*5), (UE) 2015/2446 (*6), (UE) 2016/1237 (*7) e (UE) 2025/1269 (*8) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239 (*9) e (UE) 2025/1272 (*10) della Commissione. (*4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)." (*5)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj)." (*6)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)." (*7)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all’incameramento di cauzioni costituite per tali titoli (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj)." (*8)  Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)." (*9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj)." (*10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).»;" 2) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127, se l’immissione in libera pratica nell’Unione o l’esportazione dall’Unione ha avuto luogo nel periodo di validità del titolo ma è stato superato il termine per la presentazione della prova dell’immissione o dell’esportazione, la cauzione è incamerata nella misura del 3 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine. Le autorità nazionali competenti verificano l’uso dei titoli messi a disposizione tramite il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269 direttamente in tale sistema. Quando le norme transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 consentono alle autorità doganali di imputare titoli o estratti direttamente nei sistemi elettronici nazionali degli Stati membri, le autorità nazionali competenti verificano l’uso dei titoli direttamente in tali sistemi. Quando sono stati utilizzati titoli in versione cartacea o sono stati redatti estratti su carta, si applica il primo comma del presente paragrafo.» ; 3) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il quantitativo di riferimento è stabilito in base a una stampa certificata conforme della dichiarazione doganale completata per l’immissione in libera pratica. La dichiarazione doganale indica, in funzione delle esigenze di ciascuno Stato membro, se il richiedente è il dichiarante di cui all’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o l’importatore di cui all’allegato B, titolo I, capitolo 3, gruppo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, gruppo 3, di tale allegato.» ; b) il paragrafo 2 è soppresso; 4) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Notifiche alla Commissione Per ciascun periodo contingentale gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni seguenti mediante il sistema di notifica istituito con regolamento delegato (UE) 2017/1183 e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185: a) i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione o di esportazione; b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione. Gli Stati membri che rilasciano titoli, utilizzando ELAN o trasmettendoli a tale sistema, comunicano tali titoli su richiesta della Commissione; c) i quantitativi inutilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione inutilizzati o parzialmente utilizzati. Gli Stati membri che rilasciano titoli, utilizzando ELAN o trasmettendoli a tale sistema, tali titoli comunicano su richiesta della Commissione; d) i quantitativi assegnati agli operatori nell’ambito di un contingente tariffario per il quale non sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione; e) i quantitativi immessi in libera pratica o esportati nell’ambito dei titoli di importazione o di esportazione rilasciati. Gli Stati membri che rilasciano titoli, utilizzando ELAN o trasmettendoli a tale sistema, comunicano tali titoli su richiesta della Commissione; f) per i contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori: i) i nomi, i numeri EORI e gli indirizzi degli operatori che hanno ricevuto titoli di importazione o dei cessionari di un titolo di importazione; ii) per ciascun operatore, i quantitativi richiesti; iii) le domande di registrazione nel sistema elettronico LORI convalidate e respinte, le registrazioni revocate, le modifiche convalidate e quelle respinte nel fascicolo LORI; g) per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, per ciascun certificato di autenticità, certificato “IMA 1” (Inward Monitoring Arrangement) o certificato di ammissibilità, o il sottotipo pertinente dell’ELAN1L-TCDOC, di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, depositato da un operatore, il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti. Se il documento rilasciato da paesi terzi e il titolo corrispondente sono disponibili in ELAN, gli Stati membri indicano semplicemente il numero dell’ELAN1L-TCDOC nella sezione pertinente dell’ELAN1L-AGRIM. Gli Stati membri notificano comunque il titolo corrispondente, su richiesta della Commissione.» .
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