Art. 1

Rombo chiodato

In vigore dal 5 mag 2025
Il regolamento delegato (UE) 2024/2910 è così modificato: (1) all’ è aggiunto il seguente punto 6: «6. “Mar Nero”: le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.»; (2) tra l’articolo 4 e l’articolo 5 è inserito l’articolo 4 bis seguente: «Articolo 4 bis Rombo chiodato 1.   Il presente articolo si applica al rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero. 2.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di rombo chiodato (Scophthalmus maximus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a una lunghezza totale di 45 cm, misurata dalla punta del muso sino all’estremità della pinna caudale.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:856:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo