Art. 1
Rombo chiodato
In vigore dal 5 mag 2025
Il regolamento delegato (UE) 2024/2910 è così modificato:
(1)
all’ è aggiunto il seguente punto 6:
«6.
“Mar Nero”: le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.»;
(2)
tra l’articolo 4 e l’articolo 5 è inserito l’articolo 4 bis seguente:
«Articolo 4 bis
Rombo chiodato
1. Il presente articolo si applica al rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.
2. In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di rombo chiodato (Scophthalmus maximus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a una lunghezza totale di 45 cm, misurata dalla punta del muso sino all’estremità della pinna caudale.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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