Art. 6

Tempi della STOR

In vigore dal 29 apr 2025
Tempi della STOR 1.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività assicura di disporre di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per trasmettere una STOR immediatamente all’emergere di un ragionevole sospetto di abuso di mercato. 2.   I dispositivi, sistemi e procedure di cui al paragrafo 1 contemplano la possibilità di trasmettere STOR relative a operazioni, ordini o altri aspetti del funzionamento della DLT passati se il sospetto emerge grazie a eventi verificatisi o informazioni resesi disponibili successivamente. In siffatti casi chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività spiega nella STOR i motivi dello sfasamento temporale tra la presunta violazione e la trasmissione della STOR, illustrando le circostanze specifiche del caso. 3.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività comunica all’autorità competente tutte le informazioni supplementari di cui sia venuto a conoscenza dopo la trasmissione della STOR e fornisce qualsiasi informazione o documento richiesti dall’autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:885:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo