Art. 6
Tempi della STOR
In vigore dal 29 apr 2025
Tempi della STOR
1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività assicura di disporre di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per trasmettere una STOR immediatamente all’emergere di un ragionevole sospetto di abuso di mercato.
2. I dispositivi, sistemi e procedure di cui al paragrafo 1 contemplano la possibilità di trasmettere STOR relative a operazioni, ordini o altri aspetti del funzionamento della DLT passati se il sospetto emerge grazie a eventi verificatisi o informazioni resesi disponibili successivamente. In siffatti casi chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività spiega nella STOR i motivi dello sfasamento temporale tra la presunta violazione e la trasmissione della STOR, illustrando le circostanze specifiche del caso.
3. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività comunica all’autorità competente tutte le informazioni supplementari di cui sia venuto a conoscenza dopo la trasmissione della STOR e fornisce qualsiasi informazione o documento richiesti dall’autorità competente.
Storico versioni
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