Art. 26
Comunicazione sull’istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 23 apr 2025
Comunicazione sull’istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza
L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica all’ente l’istituzione del collegio delle autorità di vigilanza, l’identità dei suoi membri e dei suoi osservatori ed eventuali modifiche della composizione di tale collegio.
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