Art. 26

Comunicazione sull’istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Comunicazione sull’istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica all’ente l’istituzione del collegio delle autorità di vigilanza, l’identità dei suoi membri e dei suoi osservatori ed eventuali modifiche della composizione di tale collegio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:791:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo