Art. 24
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza
In vigore dal 23 apr 2025
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza
1. L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo o sulle succursali significative che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza coordinano per quanto possibile le loro attività di comunicazione esterna.
2. Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza concordano gli elementi seguenti:
a)
la ripartizione delle responsabilità per coordinare le attività di comunicazione esterna nelle diverse fasi della situazione di emergenza;
b)
il livello di informazione da comunicare, tenendo conto della necessità di mantenere la fiducia del mercato e di qualsiasi altro obbligo supplementare di informativa laddove gli strumenti finanziari emessi dai soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza siano negoziati in uno o più mercati pubblici regolamentati dell’Unione;
c)
il coordinamento delle dichiarazioni pubbliche, comprese le dichiarazioni rilasciate soltanto da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, in particolare se è probabile che tali dichiarazioni pubbliche abbiano conseguenze per i soggetti del gruppo o le succursali significative sottoposti alla vigilanza di altri membri del collegio delle autorità di vigilanza;
d)
la ripartizione di responsabilità e la tempistica più opportuna per contattare i soggetti del gruppo;
e)
la ripartizione di responsabilità e le azioni da adottare per comunicare all’esterno le azioni coordinate adottate per far fronte alla situazione di emergenza;
f)
una descrizione del possibile coordinamento con un altro gruppo o collegio che potrebbe essere coinvolto nell’affrontare una situazione di emergenza che interessa il gruppo, compreso un gruppo di gestione delle crisi o un collegio di risoluzione.
Storico versioni
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