Art. 14

Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento di gruppo

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento di gruppo 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che partecipano alla procedura di adozione di una decisione congiunta sulle questioni di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE si scambiano tutte le informazioni necessarie. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di vigilanza su base consolidata fornisce il piano di risanamento di gruppo ai membri del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata informa tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza in merito al risultato della procedura di cui al paragrafo 1.
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