Art. 6

Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza 1.   Quando un’informazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 è ricevuta da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette tale informazione agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza. Qualora ritenga che una qualsiasi delle informazioni di cui al primo comma non sia rilevante per un determinato membro del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza su base consolidata consulta preventivamente tale membro e gli fornisce gli elementi salienti dell’informazione in questione per consentirgli di determinarne la rilevanza. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si trasmettono reciprocamente l’informazione di cui all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2025/791. 3.   Se necessario per il funzionamento efficiente ed efficace del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza su base consolidata organizza tale collegio in sottostrutture diverse. Se il collegio delle autorità di vigilanza è organizzato in diverse sottostrutture, l’autorità di vigilanza su base consolidata tiene tutti i membri del collegio pienamente informati, senza indebito ritardo, sulle azioni adottate o sulle misure attuate nelle diverse sottostrutture. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente tale intesa negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791.
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