Art. 3

Fatturato applicabile

In vigore dal 16 apr 2025
Fatturato applicabile 1.   I verificatori esterni tengono conti sottoposti a revisione contabile che distinguono chiaramente le entrate generate dai servizi di verifica esterna dalle loro altre entrate. 2.   Il fatturato applicabile di un verificatore esterno per un dato anno (n) di cui all’, paragrafo 2, è la somma delle entrate di tale verificatore esterno generate dalla prestazione di servizi di verifica esterna sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’anno (n-2). 3.   Per calcolare il coefficiente di fatturato di ciascun verificatore esterno, l’ESMA divide il fatturato applicabile di tale verificatore esterno nell’anno (n-2) per il fatturato applicabile di tutti i verificatori esterni nell’anno (n-2) ridotto del fatturato dei verificatori esterni esentati dal versamento di una commissione annuale di vigilanza a norma dell’, paragrafo 1. Qualora per un dato verificatore esterno non siano disponibili conti sottoposti a revisione contabile per l’anno (n-2), l’ESMA utilizza i conti sottoposti a revisione di tale verificatore esterno dell’anno (n-1). 4.   Se il verificatore esterno non ha operato durante l’intero anno (n-2) o (n-1), l’ESMA calcola il fatturato applicabile di tale verificatore esterno conformemente al paragrafo 2 estrapolando all’intero anno (n-2) o (n-1) i valori per tale verificatore esterno, calcolati per il numero di mesi durante i quali tale verificatore esterno ha operato nell’anno (n-2) o (n-1). 5.   I verificatori esterni forniscono annualmente all’ESMA i conti sottoposti a revisione contabile di cui al paragrafo 1. Essi trasmettono tali conti all’ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n-1). Un verificatore esterno registrato o riconosciuto dopo il 30 settembre fornisce all’ESMA i propri conti sottoposti a revisione contabile immediatamente dopo la registrazione o il riconoscimento ed entro la fine dell’anno di registrazione o riconoscimento. 6.   L’ESMA converte in euro le entrate generate dai servizi di verifica esterna comunicati in una valuta diversa dall’euro utilizzando il tasso di cambio medio dell’euro applicabile al periodo durante il quale tali entrate sono state registrate. A tal fine l’ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.
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Fatturato applicabile (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/755) — Testo vigente | Portale Normativo