Art. 1
Commissioni relative a registrazione, riconoscimento e autorizzazione
In vigore dal 16 apr 2025
Commissioni relative a registrazione, riconoscimento e autorizzazione
1. Qualsiasi persona o entità che chieda la registrazione come verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2023/2631 versa all’ESMA una commissione di 40 000 EUR.
2. Un verificatore esterno di un paese terzo che chiede la registrazione come verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee a norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2023/2631 versa all’ESMA una commissione di 10 000 EUR.
3. Un verificatore esterno di un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 versa all’ESMA una commissione di 40 000 EUR.
4. Un verificatore esterno di obbligazioni verdi europee che, dopo la registrazione, chiede l’autorizzazione come verificatore esterno avallante a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 versa all’ESMA una commissione di 20 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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