Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 28 mar 2025
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:
a)
installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti i gas fluorurati a effetto serra di cui all’allegato I, all’allegato II, sezione 1, e all’allegato III del regolamento (UE) 2024/573;
b)
recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi.
2. Il presente regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso i siti del fabbricante di commutatori elettrici fissi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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