Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 28 mar 2025
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività: a) installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti i gas fluorurati a effetto serra di cui all’allegato I, all’allegato II, sezione 1, e all’allegato III del regolamento (UE) 2024/573; b) recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi. 2.   Il presente regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso i siti del fabbricante di commutatori elettrici fissi.
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