Art. 5

Certificazione delle persone giuridiche

In vigore dal 28 mar 2025
Certificazione delle persone giuridiche 1.   Un organismo di certificazione ai sensi dell’ rilascia il certificato a una persona giuridica per le attività di cui all’, paragrafo 2, purché soddisfi le seguenti condizioni: a) impieghi persone fisiche certificate in conformità dell’, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto; b) sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. 2.   Il certificato contiene almeno i seguenti dati: a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza; b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere; c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
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