Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 28 mar 2025
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:
a)
installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, o le pertinenti sostanze alternative perfluoro(2-metil-3-pentanone), trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) e 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP);
b)
controlli delle perdite delle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
c)
recupero di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse di protezione antincendio.
2. Il presente regolamento si applica anche alle persone giuridiche che svolgono per altri soggetti attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 e le sostanze alternative perfluoro(2-metil-3-pentanone), trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) e 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP).
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature fisse di protezione antincendio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:625:oj#art-1