Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 mar 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «accordo sullo strumento»: un accordo concluso tra la Commissione e la Moldova che stabilisce i principi della loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento; tale accordo costituisce una convenzione di finanziamento ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento finanziario; 2) «quadro della politica di allargamento»: il quadro politico generale per l’attuazione del presente regolamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, comprendente la metodologia di allargamento riveduta, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con la Moldova, i quadri negoziali che disciplinano i negoziati di adesione con i paesi candidati, ove applicabile, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni pertinenti della Commissione, comprese, se del caso, quelle sullo Stato di diritto, e le comunicazioni congiunte della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; 3) «accordo di prestito»: l’accordo concluso tra l’Unione e la Moldova che stabilisce le condizioni del sostegno sotto forma di prestito nell’ambito dello strumento; 4) «programma di riforma»: una serie completa, coerente e prioritaria di riforme mirate e settori di investimento prioritari in Moldova, comprese le condizioni di pagamento che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di misure connesse, e un calendario indicativo per la loro attuazione; 5) «misure»: le riforme e gli investimenti stabiliti nel programma di riforma di cui al capo III; 6) «condizioni di pagamento»: le condizioni per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative o quantitative osservabili e misurabili che la Moldova deve attuare, come stabilito nel programma di riforma a norma del capo III; 7) «operazione di finanziamento misto»: un’operazione sostenuta dal bilancio dell’Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti finanziari pubblici, comprese agenzie per il credito all’esportazione, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori; 8) «destinatario finale»: una persona o un’entità che riceve finanziamenti nell’ambito dello strumento; per la parte dei fondi messa a disposizione come assistenza finanziaria, per «destinatario finale» si intende la tesoreria moldova; per la parte dei fondi messa a disposizione attraverso la piattaforma d’investimento per il vicinato, per «destinatario finale» si intende il contraente o subcontraente che esegue il progetto di investimento; 9) «non arrecare un danno significativo»: non sostenere o non svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all’obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell’ del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 10) «piattaforma d’investimento per il vicinato»: una delle piattaforme regionali d’investimento di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/947.
Storico versioni

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