Art. 1

Procedure di domanda

In vigore dal 17 mar 2025
Procedure di domanda 1.   Le procedure per la domanda volta ad ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (la «domanda») sono espletate tramite il registro CBAM in formato elettronico. 2.   All’atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascun richiedente di cui all’ del regolamento (UE) 2023/956 fornisce le informazioni elencate in tale articolo. 3.   Il richiedente, se è una persona giuridica costituita in un paese terzo e si trova in una delle situazioni di cui all’, punto 31, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), fornisce il proprio indirizzo in tale paese terzo, l’indirizzo di stabilimento e il numero EORI nello Stato membro in cui è presentata la domanda. 4.   A ciascuna domanda è assegnato automaticamente un numero di riferimento unico nel registro CBAM.
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