Art. 8
Utilizzo del CDS
In vigore dal 13 mar 2025
Utilizzo del CDS
1. Il CDS è utilizzato per presentare e trattare le domande per le seguenti autorizzazioni, nonché per gestire le decisioni relative a tali domande o autorizzazioni:
a)
autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all’ del codice;
b)
autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale, compresa l’eventuale riduzione o esonero, di cui all’ del codice;
c)
autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all’ del codice;
d)
autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all’articolo 148 del codice;
e)
autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
f)
autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
g)
autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata, di cui all’articolo 166, paragrafo 2, del codice;
h)
autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all’articolo 179 del codice;
i)
autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per il regime di esportazione, di cui all’articolo 182 del codice;
j)
autorizzazione per l’autovalutazione, di cui all’articolo 185 del codice;
k)
autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all’articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
l)
autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
m)
autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
n)
autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
o)
autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea, di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
p)
autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice;
q)
autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR, di cui all’articolo 230 del codice;
r)
autorizzazione per lo status di speditore autorizzato per il transito unionale, di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice;
s)
autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;
t)
autorizzazione per l’uso di sigilli di un modello particolare, di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;
u)
autorizzazione per l’uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice;
v)
autorizzazione per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.
2. I componenti comuni del CDS sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro. Le autorizzazioni o le decisioni di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento sono conservate nel CDMS centrale per renderle disponibili per il sistema PoUS centrale.
3. Uno Stato membro può decidere che i componenti comuni del CDS possano essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
4. Il CDS non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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