Art. 110
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici
In vigore dal 13 mar 2025
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici
1. La Commissione sviluppa, sottopone a prove, utilizza e gestisce i componenti comuni e gli Stati membri possono sottoporli a prove. Gli Stati membri sviluppano, sottopongono a prove, utilizzano e gestiscono i componenti nazionali.
2. Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
3. La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni dei sistemi decentralizzati in stretta collaborazione con gli Stati membri.
4. Gli Stati membri sviluppano, gestiscono e mantengono interfacce per fornire le funzionalità dei sistemi decentralizzati necessarie per lo scambio di informazioni con gli operatori economici e altre persone attraverso componenti e interfacce nazionali e con gli altri Stati membri attraverso componenti comuni.
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