Art. 40

Portale nazionale per gli operatori

In vigore dal 13 mar 2025
Portale nazionale per gli operatori 1.   Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO. 2.   Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale destinato agli operatori, ove sia stato sviluppato, per scambiare informazioni con le autorità doganali degli Stati membri in merito alle domande e alle decisioni AEO. 3.   Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema AEO nazionale, ove questo sia stato sviluppato da uno Stato membro.
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Portale nazionale per gli operatori (Art. 40 Regolamento (UE) 2025/512) — Testo vigente | Portale Normativo