Art. 39
Sistema AEO centrale
In vigore dal 13 mar 2025
Sistema AEO centrale
1. Il sistema AEO centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO centrale per scambiare e archiviare informazioni, consultare e gestire le decisioni di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema AEO centrale interagisce con:
a)
il portale dell’UE per gli operatori;
b)
i sistemi EORI nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.
Storico versioni
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