Art. 39

Sistema AEO centrale

In vigore dal 13 mar 2025
Sistema AEO centrale 1.   Il sistema AEO centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria. 2.   Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO centrale per scambiare e archiviare informazioni, consultare e gestire le decisioni di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 3.   Il sistema AEO centrale interagisce con: a) il portale dell’UE per gli operatori; b) i sistemi EORI nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:512:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sistema AEO centrale (Art. 39 Regolamento (UE) 2025/512) — Testo vigente | Portale Normativo