Art. 15
Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali (CDMS nazionale)
In vigore dal 13 mar 2025
Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali (CDMS nazionale)
1. Il CDMS nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per trattare le domande e le autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento nonché per gestire le decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l’accettazione di una domanda e per l’adozione di una decisione.
2. Il CDMS nazionale interagisce con il CDMS centrale per la consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri di cui all’ del presente regolamento.
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