Art. 18

Procedura per l’effettuazione di segnalazioni qualificate

In vigore dal 7 mar 2025
Procedura per l’effettuazione di segnalazioni qualificate 1.   Per effettuare una segnalazione qualificata all’ufficio per l’IA a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, è necessaria l’adozione di una decisione almeno a maggioranza semplice dei membri del gruppo di esperti scientifici. Il gruppo di esperti scientifici può introdurre procedure più specifiche nel proprio regolamento interno di cui all’. 2.   Le segnalazioni qualificate sono debitamente motivate e contengono almeno le informazioni di cui all’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689. 3.   L’ufficio per l’IA offre un’apposita interfaccia per la trasmissione sicura delle segnalazioni qualificate. Tale interfaccia offre almeno le seguenti funzionalità: a) l’invio di segnalazioni qualificate a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689; b) il ritiro di segnalazioni qualificate, la correzione delle informazioni contenute nelle segnalazioni qualificate e la modifica di queste ultime; c) la chiusura delle segnalazioni qualificate.
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Procedura per l’effettuazione di segnalazioni qualificate (Art. 18 Regolamento (UE) 2025/454) — Testo vigente | Portale Normativo