Art. 7
Comunicazioni da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114
In vigore dal 27 feb 2025
Comunicazioni da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114
1. Le comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 contengono una descrizione dettagliata, specifica e chiara di quanto segue:
a)
i servizi, le attività o le circostanze che generano, o che possono generare, i conflitti di interesse di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, compresi il ruolo e la veste in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività agisce nel prestare il servizio per le cripto-attività al cliente;
b)
la natura dei conflitti di interesse individuati;
c)
i rischi individuati in relazione ai conflitti di interesse di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1;
d)
le misure e i provvedimenti adottati per attenuare i conflitti di interesse individuati.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 non sono considerate di per sé sufficienti per la gestione e l’attenuazione dei conflitti di interesse.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività mettono a disposizione dei loro clienti le informazioni di cui al paragrafo 1 in qualsiasi momento in una posizione ben visibile del loro sito web e in formati disponibili su qualsiasi dispositivo attraverso il quale il servizio per le cripto-attività è prestato al cliente. Qualora effettui tali comunicazioni sul dispositivo pertinente, il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce anche un link alle stesse comunicazioni effettuate sul suo sito web.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività mantengono costantemente aggiornate le informazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.
5. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 2, i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono registri aggiornati di tutte le situazioni che generano conflitti di interesse effettivi e potenziali, compresi i servizi o le attività per le cripto-attività pertinenti, e delle misure adottate per prevenire o gestire tali conflitti nelle situazioni pertinenti. I registri sono conservati per almeno cinque anni.
6. I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono disponibili le comunicazioni in tutte le lingue da essi utilizzate per commercializzare i loro servizi e comunicare con i loro clienti nello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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