Art. 7

Comunicazioni da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114

In vigore dal 27 feb 2025
Comunicazioni da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 1.   Le comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 contengono una descrizione dettagliata, specifica e chiara di quanto segue: a) i servizi, le attività o le circostanze che generano, o che possono generare, i conflitti di interesse di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, compresi il ruolo e la veste in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività agisce nel prestare il servizio per le cripto-attività al cliente; b) la natura dei conflitti di interesse individuati; c) i rischi individuati in relazione ai conflitti di interesse di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1; d) le misure e i provvedimenti adottati per attenuare i conflitti di interesse individuati. 2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 non sono considerate di per sé sufficienti per la gestione e l’attenuazione dei conflitti di interesse. 3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività mettono a disposizione dei loro clienti le informazioni di cui al paragrafo 1 in qualsiasi momento in una posizione ben visibile del loro sito web e in formati disponibili su qualsiasi dispositivo attraverso il quale il servizio per le cripto-attività è prestato al cliente. Qualora effettui tali comunicazioni sul dispositivo pertinente, il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce anche un link alle stesse comunicazioni effettuate sul suo sito web. 4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività mantengono costantemente aggiornate le informazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. 5.   Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 2, i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono registri aggiornati di tutte le situazioni che generano conflitti di interesse effettivi e potenziali, compresi i servizi o le attività per le cripto-attività pertinenti, e delle misure adottate per prevenire o gestire tali conflitti nelle situazioni pertinenti. I registri sono conservati per almeno cinque anni. 6.   I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono disponibili le comunicazioni in tutte le lingue da essi utilizzate per commercializzare i loro servizi e comunicare con i loro clienti nello Stato membro interessato.
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