Art. 6

Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse nel contesto delle operazioni personali

In vigore dal 27 feb 2025
Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse nel contesto delle operazioni personali 1.   Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse assicurano che le operazioni che determinano una posizione o un’esposizione in cripto-attività effettuate da o per conto di un soggetto collegato siano soggette a un attento controllo e monitoraggio se è soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti: a) il soggetto collegato agisce al di fuori dell’ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale; b) l’operazione è eseguita per conto di uno dei soggetti seguenti: i) il soggetto collegato; ii) qualsiasi persona con cui un soggetto collegato ha legami di parentela o stretti legami di cui all’, paragrafo 1, punto 31), del regolamento (UE) 2023/1114; iii) una persona dalla quale il soggetto collegato può sperare di ottenere un beneficio materiale diretto o indiretto collegato al risultato dell’operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l’esecuzione. Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), per persona con la quale un soggetto collegato ha legami di parentela si intende: a) il coniuge del soggetto collegato o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) i figli o i figliastri a carico del soggetto collegato; c) ogni altro parente del soggetto collegato che abbia convissuto per almeno un anno con tale soggetto nel corso dei cinque anni precedenti la data dell’operazione personale considerata. 2.   In relazione alle operazioni di cui al paragrafo 1, le politiche e le procedure garantiscono che: a) per quanto riguarda la decisione di eseguire tali operazioni: i) tali operazioni siano identificate dalla persona responsabile della gestione dei conflitti di interesse o ad essa notificate prima che sia adottata una decisione sull’esecuzione dell’operazione e sulle sue condizioni e che tali operazioni siano documentate; ii) le decisioni di concludere tali operazioni siano adottate in modo obiettivo, nell’interesse di ciascuna delle parti; iii) le condizioni per l’operazione siano equivalenti a quelle che si sarebbero applicate tra parti indipendenti per le medesime operazioni in assenza di conflitto di interesse; b) siano stabiliti processi decisionali per la conclusione di tali operazioni e siano stabilite soglie, espresse come volume dell’operazione, al di sopra delle quali per un’operazione è necessaria l’approvazione dell’organo di amministrazione; c) i dipendenti e i membri dell’organo di amministrazione siano a conoscenza delle norme applicate a tali operazioni e delle misure stabilite dal prestatore di servizi per le cripto-attività in relazione a tali operazioni; d) il prestatore di servizi per le cripto-attività sia prontamente informato di qualsiasi operazione; e) sia conservata una registrazione dell’operazione identificata o notificata al prestatore di servizi per le cripto-attività, che riporti la data e l’ora dell’operazione, le condizioni, il volume, la controparte e qualsiasi autorizzazione o divieto in relazione a tale operazione.
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Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse nel contesto delle operazioni personali (Art. 6 Regolamento (UE) 2025/1142) — Testo vigente | Portale Normativo