Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389

In vigore dal 21 feb 2025
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 è così modificato: a) all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le frequenze di cui al paragrafo 3 non si applicano: a) alle piante destinate alla piantagione; b) a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura relativa alla sua introduzione nell’Unione prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.» ; b) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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