Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389
In vigore dal 21 feb 2025
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 è così modificato:
a)
all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le frequenze di cui al paragrafo 3 non si applicano:
a)
alle piante destinate alla piantagione;
b)
a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura relativa alla sua introduzione nell’Unione prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.»
;
b)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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