Art. 9
Misure di eradicazione
In vigore dal 14 feb 2025
Misure di eradicazione
Le autorità competenti applicano, se del caso, una o più delle misure seguenti ai fini dell’eradicazione degli organismi nocivi specificati nella zona infestata:
a)
uso di trattamenti di annientamento maschile e/o di tecniche di applicazione di esche, utilizzando attrattivi adeguati;
b)
raccolta e smaltimento sicuro dei frutti fatti cadere dal vento e dei frutti specificati raccolti in una fase precoce di maturazione, come pure trattamento del suolo, compreso il trattamento meccanico, chimico o microbiologico, nelle aree di produzione delle piante specificate e attorno alle stesse, in modo da distruggere l’organismo nocivo specificato nelle fasi del ciclo vitale legate al suolo;
c)
uso della tecnica dell’insetto sterile;
d)
uso di prodotti fitosanitari conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
e)
se disponibile, cattura massale degli organismi nocivi specificati con un numero sufficiente di trappole, comprese le trappole utilizzate conformemente all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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