Art. 10

Misure per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 14 feb 2025
Misure per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato 1.   I frutti specificati coltivati o immagazzinati nella zona infestata possono essere spostati da tale zona alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata solo se sono trattati efficacemente contro l’organismo nocivo specificato. I trattamenti di cui al primo comma comprendono l’uso di prodotti fitosanitari adeguati e sufficientemente efficienti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 o l’uso di metodi alternativi conformi alle norme fitosanitarie riconosciute a livello internazionale, in particolare alla norma ISPM n. 28 (7), quali il trattamento termico, il trattamento a freddo o l’irradiazione. I frutti specificati possono anche essere spostati dalla zona infestata alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata: a) ai fini di un trattamento adeguato, se sono adottate misure efficaci per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante il trasporto e il transito nell’impianto di trattamento; b) se provengono dall’esterno dell’area delimitata, sono spostati solo attraverso la zona infestata e sono adottate misure efficaci per prevenirne l’infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato; oppure c) se i frutti specificati sono stati raccolti in una stagione dell’anno, quale definita dalle autorità competenti, in cui non si prevede che in tali frutti vi siano fasi del ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato in ragione della sua biologia riproduttiva. 2.   Le piante ospiti destinate all’impianto e spostate dalla zona infestata alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata non devono avere frutti e, in caso vi aderisca terra o altro substrato colturale, tale terra è indenne dagli organismi nocivi specificati. Le piante ospiti con i frutti possono tuttavia essere spostate al di fuori della zona infestata o attraverso di essa se provengono da zone al di fuori dell’area delimitata e sono adottate misure efficaci per prevenire l’infestazione delle piante da parte degli organismi nocivi specificati. 3.   I 10 cm superiori dello strato superficiale del suolo dei siti di produzione in cui sono stati coltivati i frutti specificati possono essere spostati dalla zona infestata alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata solo se: a) sono stati sottoposti a misure adeguate per eliminare l’organismo nocivo specificato; oppure b) sono interrati in discarica con almeno 50 cm di materiale di copertura, sotto la supervisione delle autorità competenti. Il trasporto di tale suolo verso il luogo di trattamento o di interramento avviene in condizioni volte a prevenire efficacemente la diffusione dell’organismo nocivo specificato. 4.   I residui dei frutti specificati sono smaltiti in modo sicuro in maniera da prevenire lo sviluppo e la diffusione dell’organismo nocivo specificato.
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