Art. 13

Piano correttivo

In vigore dal 13 feb 2025
Piano correttivo 1.   Entro otto settimane dalla notifica di cui all’, paragrafo 7, del presente regolamento, l’entità finanziaria trasmette i piani correttivi e la documentazione di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554 all’autorità competente per il TLPT e, se diversa, all’autorità competente dell’entità finanziaria. 2.   Il piano correttivo di cui al paragrafo 1 comprende, per ciascuna risultanza ottenuta nel quadro del TLPT: a) una descrizione delle carenze individuate; b) una descrizione delle misure correttive proposte, indicandone l’ordine di priorità e il completamento previsto, comprese, se del caso, misure volte a migliorare le capacità di identificazione, protezione, rilevamento e risposta; c) un’analisi delle cause di fondo; d) l’indicazione del personale o delle funzioni dell’entità finanziaria responsabili dell’attuazione delle misure correttive o dei miglioramenti proposti; e) l’indicazione dei rischi associati alla mancata attuazione delle misure di cui alla lettera b) e, se del caso, dei rischi associati all’attuazione di tali misure.
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Piano correttivo (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/1190) — Testo vigente | Portale Normativo