Art. 12

Fase di chiusura

In vigore dal 13 feb 2025
Fase di chiusura 1.   Al termine della fase attiva di test red team, il responsabile del team di controllo informa il blue team dell’avvenuto TLPT. 2.   Entro quattro settimane dalla fine della fase attiva di test red team, i soggetti incaricati dello svolgimento dei test presentano al team di controllo una relazione sul test red team contenente le informazioni di cui all’allegato V. 3.   Il team di controllo fornisce senza indebito ritardo la relazione sul test red team al blue team e ai responsabili dei test. Dietro richiesta dei responsabili dei test, la relazione di cui al primo comma non contiene informazioni sensibili. 4.   Una volta ricevuta la relazione sul test red team ed entro 10 settimane dalla fine della fase attiva di test red team, il blue team presenta al team di controllo una relazione sul test blue team contenente le informazioni di cui all’allegato VI. Il team di controllo fornisce senza indebito ritardo la relazione sul test blue team ai soggetti incaricati dello svolgimento dei test e ai responsabili dei test. Dietro richiesta dei responsabili dei test, la relazione di cui al primo comma non contiene informazioni sensibili. 5.   Entro 10 settimane dalla fine della fase attiva di test red team, il blue team e i soggetti incaricati dello svolgimento dei test replicano le azioni offensive e difensive eseguite durante il TLPT. Il team di controllo esegue inoltre un esercizio di purple teaming su temi individuati di concerto dal blue team e dai soggetti incaricati dello svolgimento dei test, sulla base delle vulnerabilità individuate durante il test e, se del caso, su questioni che non hanno potuto essere sottoposte a test durante la fase attiva di test red team. 6.   Al termine degli esercizi di replica e di purple teaming, il team di controllo, il blue team, i soggetti incaricati dello svolgimento dei test e i soggetti che forniscono analisi delle minacce scambiano reciprocamente riscontri sul processo di TLPT. I responsabili dei test possono fornire riscontri. 7.   Dopo che l’autorità competente per il TLPT ha notificato al responsabile del team di controllo di aver accertato che la relazione sul test blue team e la relazione sul test red team contengono le informazioni di cui agli allegati V e VI, entro otto settimane l’entità finanziaria sottopone all’approvazione dell’autorità competente per il TLPT la relazione di sintesi delle pertinenti risultanze di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554, contenente gli elementi di cui all’allegato VII. Dietro richiesta dell’autorità competente per il TLPT, la relazione di cui al primo comma non contiene informazioni sensibili.
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